Il sistema penale italiano prevede una serie articolata di fattispecie criminose volte a tutelare il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, l'imparzialità dell'azione amministrativa e il buon andamento dei servizi pubblici, principi costituzionalmente garantiti dall'art. 97 della Costituzione.
Tra i reati più gravi figurano le diverse forme di corruzione, disciplinate dagli articoli 318 e 319 del codice penale, che puniscono il pubblico ufficiale che riceve denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio. La legge n. 190 del 2012 ha profondamente riformato la materia, introducendo il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e inasprendo le sanzioni.
Come evidenziato dalla Cassazione penale, sentenza n. 30130 del 2021, si configura il delitto di traffico di influenze illecite quando il denaro erogato al pubblico ufficiale è finalizzato non ad ottenere un atto del suo ufficio, ma soltanto a retribuire l'opera di mediazione illecita verso un altro pubblico ufficiale.
Il reato di abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 del codice penale, punisce il pubblico ufficiale che, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto, violando norme di legge o di regolamento.
La giurisprudenza ha chiarito che la violazione di legge comprende anche la violazione di norme costituzionali, in particolare dell'art. 97 Cost., quando queste definiscono in modo preciso i limiti dell'azione amministrativa. Come affermato dalla Cassazione penale, sentenza n. 22871 del 2019, integra violazione di legge lo sviamento di potere, che si realizza quando il potere non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione.
Dopo la riforma operata con la legge n. 120 del 2020, la condotta abusiva del pubblico ufficiale che si traduca in una chiara violazione di norme di natura procedurale rispetto alle quali non vi è alcuno spazio per l'esercizio di discrezionalità amministrativa integra il reato, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica quando l'interesse privato risulti prioritario.
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