POSSIBILI SOLUZIONI
dirtto dell′immigrazione

La Protezione Internazionale



Status di Rifugiato



Lo status di rifugiato è riconosciuto al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.



Come chiarito dalla Cassazione civile, ordinanza n. 19908 del 2021, le persecuzioni da parte di soggetti privati sono equiparate a quelle provenienti dallo Stato solo se lo Stato non può o non vuole fornire protezione ai soggetti minacciati.



Protezione Sussidiaria



La protezione sussidiaria è riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, quale:

- La condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte

- La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante

- La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale



La Cassazione civile, ordinanza n. 31674 del 2022 ha precisato che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale e il rischio rappresentato, sicché l'esposizione dello straniero al rischio, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis".



Protezione Speciale



L'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 vieta l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione o possa rischiare di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano tali requisiti, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, biennale e rinnovabile.



Permesso di Soggiorno per Motivi Umanitari (ante D.L. 113/2018)



Prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituiva una misura di protezione residuale e atipica, riconosciuta in presenza di seri motivi di carattere umanitario.



Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 24413 del 2021, hanno elaborato il modello della "comparazione attenuata", secondo cui il riconoscimento della protezione umanitaria postula una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, attribuendo alla condizione nel Paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione dimostrato.



Come affermato dalla Cassazione civile, sentenza n. 24105 del 2023, il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione nel tessuto sociale italiano, dimostrato dall'ottenimento di un'occupazione lavorativa con contratto a tempo pieno e indeterminato tale da garantire un'esistenza libera e dignitosa, costituisce indice fortemente significativo ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno.



Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la protezione umanitaria non può essere concessa esclusivamente sulla base dell'integrazione sociale raggiunta, essendo necessaria una valutazione comparativa con la situazione del Paese di origine (Cassazione civile, ordinanza n. 19908 del 2021). La situazione di vulnerabilità non è integrata dalla mera allegazione di una generale condizione di povertà del Paese, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della carestia (Cassazione civile, ordinanza n. 1988 del 2023).



Permesso di Soggiorno per Protezione Sociale



L'art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998 prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale quando, nel corso di operazioni di polizia o di interventi assistenziali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità. Il permesso ha durata annuale, è rinnovabile e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e allo svolgimento di lavoro subordinato.



Il Procedimento di Riconoscimento della Protezione Internazionale



La domanda di protezione internazionale è esaminata dalle Commissioni territoriali secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008. L'art. 8 del decreto prevede che la decisione debba essere assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale, sulla base di un congruo esame della domanda e di informazioni precise e aggiornate sulla situazione del Paese di origine.



La Commissione territoriale può:

- Riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria

- Rigettare la domanda

- Trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale



Come chiarito dalla Cassazione civile, ordinanza n. 11538 del 2023, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di informazioni sul paese di origine pertinenti e aggiornate, da richiedersi agli enti preposti, con approfondimento della situazione oggettiva del paese di provenienza all'attualità.



Diritti dei Titolari di Protezione Internazionale



I titolari di protezione internazionale godono di una serie di diritti, tra cui:

- Accesso al lavoro subordinato e autonomo

- Accesso all'istruzione e alla formazione professionale

- Riconoscimento delle qualifiche professionali

- Accesso alle prestazioni di assistenza sociale e sanitaria

- Diritto al ricongiungimento familiare



L'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 equipara i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni di assistenza sociale.



Cause di Diniego e Revoca del Permesso di Soggiorno



L'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo siano rifiutati e, se rilasciato, sia revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.



La giurisprudenza ha chiarito che la presentazione di documentazione falsa o contraffatta a sostegno della domanda di visto di ingresso comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda e la revoca del titolo di soggiorno eventualmente rilasciato, indipendentemente dal tempo trascorso dall'ingresso nel territorio nazionale (TAR Toscana, sentenza n. 1049 del 2024).



Tuttavia, nell'adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, si deve tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno nel territorio nazionale.



Divieti di Espulsione



L'art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 prevede specifici divieti di espulsione, stabilendo che in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione o possa rischiare di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.



Non è inoltre consentita l'espulsione nei confronti di:

- Stranieri minori di anni diciotto

- Stranieri in possesso della carta di soggiorno

- Stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana

- Donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio

- Stranieri affetti da patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine



Conclusioni



Il diritto dell'immigrazione rappresenta una materia complessa che richiede competenze specialistiche e un costante aggiornamento sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali. La corretta gestione delle pratiche di ingresso, soggiorno e protezione internazionale richiede l'assistenza di professionisti esperti in grado di orientare il cittadino straniero nel labirinto delle procedure amministrative e giurisdizionali.



La tutela dei diritti fondamentali dello straniero, il rispetto del principio di non refoulement e la valorizzazione dei percorsi di integrazione sociale rappresentano i pilastri su cui si fonda il sistema italiano di accoglienza e protezione, in un equilibrio costante tra esigenze di controllo dei flussi migratori e garanzia dei diritti umani fondamentali.



Per assistenza legale specializzata in materia di diritto dell'immigrazione, permessi di soggiorno e protezione internazionale, è consigliabile rivolgersi a professionisti con comprovata esperienza nel settore